Facoltativo il Risarcimento Diretto?
Come è noto, con sentenza n.180 del 19.6.2009 la Corte Costituzionale ha definitivamente riconosciuto la mera facoltatività per il danneggiato del ricorso all'azione di risarcimento dei danni nei confronti dell'assicuratore del veicolo utilizzato (cd. risarcimento diretto), introdotta con l'art.149 D.L.vo 209/2005, sancendo per lo stesso danneggiato un regime di piena alternatività tra l'ordinario sistema dell'azione risarcitoria nei confronti del responsabile e della di lui assicurazione per rca ed il nuovo sistema dell'azione verso la (sola) Compagnia del veicolo utilizzato.
Se pertanto questa problematica è stata risolta, è la Corte stessa a prevedere nuovi orizzonti interpretativi su questioni applicative che la sentenza è destinata a dischiudere. La frase finale della parte motiva della sentenza è testualmente un vero e proprio invito all'operatore del diritto in questo senso: "non si ignora che l'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art.2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti".
Accogliendo l'invito della Corte, e nel tentativo pertanto di risolvere questi problemi applicativi, ci si imbatte immediatamente su una questione di notevole rilevanza per gli aspetti pratici che essa coinvolge: se, oltre che l'azione giudiziaria, sia facoltativo per il danneggiato anche l'esperimento di tutta la procedura che precede l'azione e, in particolare, l'invio alla Compagnia che assicura il veicolo utilizzato della richiesta di risarcimento di cui al comma primo dell'art.149 D.L.vo 209/2005.
Ebbene, qui si fronteggiano due approcci ermeneutici diversi, ognuno dei quali tende ad approdare ad una soluzione opposta rispetto all'altro.
Il primo approccio è quello letterale-linguistico: la norma dispone testualmente che "in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato".
Il riferimento al termine "devono" sembra infatti spingere verso l'obbligatorietà dell'invio della richiesta danni alla Compagnia dei veicolo utilizzato, senza possibilità che detto invio possa essere sostituito, in alternativa, all'invio della richiesta all'assicuratore del responsabile, come accade nell'ambito della procedura ordinaria.
Il secondo approccio è quello contestuale e sistematico: l'art.149 citato disciplina esclusivamente il sistema del risarcimento diretto (v. rubrica della norma: "procedura di risarcimento diretto"), per cui si può fondatamente sostenere che in tanto vi sia l'obbligo di inviare la richiesta danni alla Compagnia che assicura il veicolo utilizzato, in quanto il danneggiato ritenga di optare, nell'ambito del potere di scelta che la Corte Costituzionale gli ha attribuito tra due precise alternative (il risarcimento diretto ed il sistema ordinario preesistente), per il ricorso alla procedura di risarcimento diretto.
Questo secondo approccio ovviamente valorizza maggiormente quei criteri interpretativi di natura sistematica o logico-sistematica e storica (la volontà del legislatore), la cui cittadinanza in materia ermeneutica è sancita dall'art.12 delle preleggi ("nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore").
Con la sentenza n.180/2009 a detti criteri interpretativi si aggiungono anche quelli dell'interpretazione costituzionalmente conforme, atteso che è la stessa Corte Costituzionale a dirci che l'unico modo per salvare la compatibilità costituzionale delle nuove norme è quello di considerare l'intero sistema dell'azione diretta come alternativo a quello ordinario preesistente del responsabile e della di lui assicurazione, intero sistema che va dal suo inizio (richiesta stragiudiziale di danni) alla sua fine (esercizio dell'azione giudiziale).
Insomma, con la sentenza della Corte può ora agevolmente sostenersi che, in presenza di un'opzione da parte del danneggiato nel senso dell'ordinario e preesistente sistema, l'invio della richiesta di danno alla Compagnia che assicura il veicolo utilizzato rappresenta un adempimento del tutto superfluo e comunque assolutamente non obbligatorio.
Avv. Marco Francescon
Consulente legale A.N.E.I.S. |