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Rc auto, riti pendenti a rischio tilt

Tratto dalla mailing list dell'ANEIS

Procedure di conciliazione senza conciliatore, spostamento delle controversie attualmente pendenti davanti ai giudici di pace davanti ai tribunali con conseguente appesantimento del carico di lavoro ma anche troppi refusi e ripetizioni.

La nuova legge in materia di incidenti stradali (Ac 521), approvata dal senato il 9 febbraio scorso e ora in corso di pubblicazione, rischia di trasformarsi in un flop, visto che è pasticciato in molti punti. A partire dall'attribuzione in via esclusiva al tribunale in funzione di giudice del lavoro della competenza (finora condivisa con i gdp in base al valore) a decidere su tutte controversie di risarcimento danni da incidenti stradali da cui siano derivate la morte o le lesioni di una persona. La disposizione così formulata rischia di determinare un esodo in massa dei procedimenti relativi alle lesioni minori dai giudici di pace ai tribunali, mandando in tilt giudice monocratico e uffici amministrativi. Il tutto aggravato dall'assenza di una norma transitoria che definisca la sorte delle controversie attualmente pendenti davanti al gdp. In base all'orientamento giurisprudenziale dominante, infatti, in questi casi la nuova normativa dovrebbe applicarsi anche alle cause pendenti. Se così fosse quindi quest'ultime dovrebbero essere spostate tutte davanti al tribunale anche se ormai il procedimento è già stato iscritto davanti al gdp.

Ma la lacuna più evidente riguarda l'applicabilità ai nuovi procedimenti della procedura conciliativa obbligatoria per le cause di lavoro prevista dall'articolo 410 del codice di procedura civile. La nuova normativa non individua un organo conciliatore specifico per le controversie da risarcimento danni che quindi nel silenzio della legge dovrebbe essere con un po' di fantasia l'ispettorato del lavoro. Le dimenticanze del legislatore riguardano anche i procedimenti davanti al giudice di pace penale per i reati di lesioni lievi.

L'art. 12 della nuova legge che modifica l'art. 222 del 285 del 1995 ad esempio dispone che nel caso di omicidio colposo la patente è sospesa fino a quattro anni senza tuttavia specificare quale siano i tempi minimi di sospensione. Ciò vuol dire che il giudice, paradossalmente, potrebbe anche decidere di applicare meno giorni di sospensione del termine minimo di 15 giorni previsto in caso di semplici lesioni.

A.N.E.I.S. - Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale
http://www.aneis.it